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STOP A CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA - DIRITTO CONDOMINIALE

Aggiornamento: 30 ott 2023

A decorrere dal 17.2.2023 non è più possibile optare per la cessione o lo sconto sul corrispettivo.




Con il DL 16.2.2023 n. 11, pubblicato sulla G.U. 16.2.2023 n. 40, è stata sostanzialmente soppressa la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante per gli interventi “edilizi” effettuati o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”.

Infatti, a decorrere dal 17.2.2023 non è più possibile optare per la cessione o lo sconto sul corrispettivo.

Inoltre, il legislatore ha stabilito che le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 co. 2 della L.196/2009, non possono essere cessionarie dei crediti d’imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cessione/sconto.

È prevista, tuttavia, una clausola di salvaguardia in base alla quale è ancora possibile optare per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo, con riguardo a tutti gli interventi per i quali, anteriormente alla data del 17.2.2023, risultano già presentati i titoli edilizi abilitativi (art. 2 co. 2 -3 del DL 11/2023).




Nello specifico, con riguardo agli interventi che danno diritto al superbonus (del 110%, 90%, 70% o 65%) è possibile optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo in relazione alle spese sostenute entro il 31.12.2025 se, in data anteriore al 17.2.2023, ricorrono i seguenti requisiti:

• risulti presentata la CILA per interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
• risulti adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risulti presentata la CILA per gli interventi effettuati dai condomìni;
• risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Intervento con superbonus (art. 119 del DL 34/2020)


Condizioni per poter optare dal 17.2.2023 per la cessione o lo sconto

(art. 121 co. 1 lett. a) e b) del DL 34/2020)



Interventi realizzati da condomìni

• delibera assembleare di approvazione dei lavori adottata entro il 16.2.2023
• CILA presentata entro il 16.2.2023


Interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni


CILA presentata entro il 16.2.2023


Interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici


Istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo presentata entro il 16.2.2023


INTERVENTI PER I QUALI SPETTANO DETRAZIONI DIVERSE DAL SUPERBONUS


Diritto condominiale
Interventi per i quali spettano detrazioni

In relazione agli interventi che danno diritto ad agevolazioni diverse dal superbonus (ad esempio, bonus casa del 50%, ecobonus, sismabonus, bonus barriere 75%) invece, è possibile optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo per le spese sostenute entro il 31.12.2024 (31.12.2025 nel caso del bonus barriere al 75%) se, in data anteriore al 17.2.2023 (quindi fino al 16.2.2023 compreso):

• risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, oppure, per gli interventi per i quali non èprevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori (al riguardo dovrebbe poter essere sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la data di inizio lavori, ma sarebbe opportuno un chiarimento ufficiale che lo confermi);
• risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso possano competere le detrazioni acquisti di cui all’art. 16-bis co. 3 del TUIR (c.d. “bonus casa acquisti 50%”) o all’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013 (c.d. “sismabonus acquisti”).

Agevolazioni diverse dal superbonus


Condizioni per poter optare dal 17.2.2023 per la cessione o lo sconto (art. 121 co. 1 lett. a) e b) del DL 34/2020)


Generalità dei bonus “edilizi”(no superbonus)


• titolo abilitativo presentato entro il 16.2.2023
• lavori iniziati al 16.2.2023 (nel caso in cui non sia necessario presentareun titolo abilitativo)

Bonus casa acquisti 50% (art. 16-bis co. 3 del TUIR)

Al 16.2.2023 risulti:

• regolarmente registrato il contratto preliminare;
• ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita.

Sismabonus acquisti (art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013)

Al 16.2.2023 risulti:

• regolarmente registrato il contratto preliminare;
• ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita.

Tutti coloro che stanno valutando l’effettuazione di interventi “edilizi” per i quali spettano bonus fiscali e che non soddisfano le condizioni per richiedere lo sconto in fattura o cedere il credito sopra elencate quindi, potranno beneficiare delle detrazioni fiscali soltanto in dichiarazione dei redditi.

Si riepiloga di seguito la documentazione da conservare relativa alle opere che hanno originato il

credito d’imposta:

• titolo edilizio abilitativo o dichiarazione sostitutiva per interventi in edilizia libera;
• notifica preliminare dell’avvio dei lavori alla ASL, ove dovuta;
• visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
• fatture, ricevute e/o altri documenti di spesa, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle medesime (es. bonifici);
• asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
• delibera condominiale di approvazione dei lavori e tabella di ripartizione delle spese tra i condomini (nel caso di interventi su parti comuni condominiali);
• ove dovuta, documentazione prevista dall’art. 6 co. 1 lett. a), c) e d) del DM 6.8.2020 “Requisiti” (nel caso di interventi di efficienza energetica);
• visto di conformità rilasciato sull’opzione che ha “generato” il credito d’imposta;
• attestazione rilasciata dai soggetti obbligati al rispetto della disciplina in materia di antiriciclaggio, che intervengono nella cessione del credito d’imposta, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli artt. 35 e 42 del DLgs. 231/2007.

RESPONSABILITÀ SOLIDALE PER IL CESSIONARIO

Nel caso in cui sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto

alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari.

In presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, anche i fornitori che hanno applicato lo sconto e i cessionari sono solidalmente responsabili.

Detta responsabilità solidale viene esclusa per i cessionari nel caso dimostrino di:

• aver acquisito il credito d’imposta;
• essere in possesso della documentazione richiesta dal nuovo co. 6-bis dell’art. 121 del DL 34/2020, per poter beneficiare della detrazione.


ASSENZA DI DOCUMENTAZIONE E ONERE DELLA PROVA

Il mancato possesso della documentazione non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.

L’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario grava sull’ente impositore.



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